Art. 8.
                          P o r t a v o c e
    1.  Il  presidente  della  giunta  regionale ed il presidente del
consiglio  regionale  possono avvalersi, per l'intera durata del loro
mandato,  di  un  portavoce,  anche  esterno all'amministrazione, con
compiti  di  diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione.
    2.   Il   portavoce  e'  scelto  fra  giornalisti  o  esperti  in
comunicazione e non puo' esercitare altra attivita' professionale per
tutta la durata dell'incarico.
    3. L'incarico e' disposto con decreto del presidente della giunta
regionale   e,  per  quanto  concerne  il  presidente  del  consiglio
regionale, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio
regionale.
    4.  Il  relativo  contratto  a tempo determinato e' rinnovabile e
revocabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del
soggetto   proponente.  Il  trattamento  economico  non  puo'  essere
superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area,
servizio o struttura equiparata.
    5.  Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione,
di  enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le
disposizioni  di  cui  all'Art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale
17 marzo  2000,  n.  26  (riordino  della  legislazione  regionale in
materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.
    6.  L'incarico  di  portavoce  non  costituisce titolo valutabile
nelle selezioni bandite dalla Regione.