Art. 8. P o r t a v o c e 1. Il presidente della giunta regionale ed il presidente del consiglio regionale possono avvalersi, per l'intera durata del loro mandato, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. 2. Il portavoce e' scelto fra giornalisti o esperti in comunicazione e non puo' esercitare altra attivita' professionale per tutta la durata dell'incarico. 3. L'incarico e' disposto con decreto del presidente della giunta regionale e, per quanto concerne il presidente del consiglio regionale, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. 4. Il relativo contratto a tempo determinato e' rinnovabile e revocabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del soggetto proponente. Il trattamento economico non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area, servizio o struttura equiparata. 5. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche. 6. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.