Art. 9.
                        Strutture e funzioni
    1.  Le  attivita'  di  comunicazione  sono  svolte  dagli  uffici
relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative
competenti a tali attivita' secondo l'ordinamento interno.
    2. Le attivita' di comunicazione hanno il seguente oggetto:
      a) le  attivita' di relazioni con il pubblico di cui all'Art. 8
della legge n. 150 del 2000;
      b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria,
integrata e multimediale;
      c) l'organizzazione   di   manifestazioni   ed   eventi   e  la
partecipazione a rassegne, fiere e congressi;
      d) le iniziative editoriali;
      e) la redazione della carta dei servizi dell'ente;
      f) la gestione delle procedure di reclamo.