Art. 9. Strutture e funzioni 1. Le attivita' di comunicazione sono svolte dagli uffici relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative competenti a tali attivita' secondo l'ordinamento interno. 2. Le attivita' di comunicazione hanno il seguente oggetto: a) le attivita' di relazioni con il pubblico di cui all'Art. 8 della legge n. 150 del 2000; b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale; c) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e la partecipazione a rassegne, fiere e congressi; d) le iniziative editoriali; e) la redazione della carta dei servizi dell'ente; f) la gestione delle procedure di reclamo.