Art. 2.
           Soggetti ammessi e requisiti di ammissibilita'
    1. L'esenzione e' concessa su domanda dell'interessato.
    2.  Possono  richiedere  l'esenzione  dall'IRAP  i titolari degli
esercizi  commerciali  disciplinati  dalla  legge regionale 17 maggio
1999,  n.  28  «Norme  per  disciplina del commercio in sede fissa in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»:
      a) purche'  collocati  in  localita'  abitate,  individuate dal
comune,  ai sensi dell'Art. 9, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
con  popolazione  uguale  o  inferiore  a  500  abitanti,  situate in
territori  classificati  montani  ai  sensi  dell'Art.  3 della legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 82;
      b) che,     oltre     all'attivita'    commerciale,    svolgano
congiuntamente   nel   medesimo   esercizio  servizi  di  particolare
interesse  per  la  collettivita'  quali:  posto telefonico pubblico,
servizio  fax,  punto  internet,  punto  di  informazioni turistiche,
prenotazioni prestazioni sanitarie;
      c) che  non abbiano dichiarato per l'anno di imposta precedente
un  valore di produzione netta superiore a quello stabilito dal comma
3, dell'Art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 «Riduzione
dell'aliquota   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP)».