Art. 2. Soggetti ammessi e requisiti di ammissibilita' 1. L'esenzione e' concessa su domanda dell'interessato. 2. Possono richiedere l'esenzione dall'IRAP i titolari degli esercizi commerciali disciplinati dalla legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 «Norme per disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»: a) purche' collocati in localita' abitate, individuate dal comune, ai sensi dell'Art. 9, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con popolazione uguale o inferiore a 500 abitanti, situate in territori classificati montani ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82; b) che, oltre all'attivita' commerciale, svolgano congiuntamente nel medesimo esercizio servizi di particolare interesse per la collettivita' quali: posto telefonico pubblico, servizio fax, punto internet, punto di informazioni turistiche, prenotazioni prestazioni sanitarie; c) che non abbiano dichiarato per l'anno di imposta precedente un valore di produzione netta superiore a quello stabilito dal comma 3, dell'Art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 «Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)».