Art. 10. Soggetti attuatori 1. Possono beneficiare dei finanziamenti per l'offerta dei servizi di cui all'Art. 9, garantendo l'accesso a tutte le imprese del sistema produttivo: a) le agenzie della Regione, per le attivita' di cui all'Art. 9, comma 1, lettere a), e), f) e h); b) i soggetti di natura privata per le attivita' di cui all'Art. 9,. comma 1, lettere a), b), c), d), e), quali le organizzazioni professionali agricole o gli organismi di loro emanazione, le associazioni di produttori e di cooperative ed altri soggetti giuridicamente riconosciuti secondo l'ordinamento comunitario; c) il soggetto di cui all'Art. 4, comma 2, per le attivita' di cui all'Art. 9, comma 1, lettere e), f), h). 2. I soggetti di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge, presentano progetti, conformi al piano triennale dei servizi disciplinato dall'Art. 13, con l'adesione dei destinatari di cui all'Art. 11. 3. I progetti, selezionati secondo procedure trasparenti, non discriminatorie, aperte a tutti i soggetti e basate su criteri oggettivi, sono valutati sulla base di quanto stabilito dal piano triennale dei servizi e, comunque, tenuto conto: a) della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali; b) della qualita', intersettorialita' ed economicita' dell'offerta; c) della articolazione regionale e della capacita' del soggetto proponente; d) della capacita' ed esperienza tecnica e dei titoli formativi e di studio del personale utilizzato per la realizzazione del progetto, dando priorita' al possesso di titoli formativi specialistici e riconosciuti dalla Regione ed all'esercizio di precedenti attivita' in strutture dedicate alla realizzazione di servizi di trasferimento delle conoscenze. 4. Qualora i servizi siano prestati dai soggetti di natura privata, di cui all'Art. 10, comma 1, lettera b), eventuali contributi alle spese amministrative sono limitate ai costi della prestazione del servizio.