Art. 10.
                         Soggetti attuatori
    1.  Possono  beneficiare  dei  finanziamenti  per  l'offerta  dei
servizi  di  cui  all'Art. 9, garantendo l'accesso a tutte le imprese
del sistema produttivo:
      a) le  agenzie  della Regione, per le attivita' di cui all'Art.
9, comma 1, lettere a), e), f) e h);
      b) i  soggetti  di  natura  privata  per  le  attivita'  di cui
all'Art.  9,.  comma  1,  lettere  a),  b),  c),  d),  e),  quali  le
organizzazioni   professionali  agricole  o  gli  organismi  di  loro
emanazione,  le  associazioni di produttori e di cooperative ed altri
soggetti    giuridicamente    riconosciuti    secondo   l'ordinamento
comunitario;
      c) il  soggetto di cui all'Art. 4, comma 2, per le attivita' di
cui all'Art. 9, comma 1, lettere e), f), h).
    2.  I  soggetti  di cui al comma 1, che intendono beneficiare dei
finanziamenti  previsti  dalla  presente  legge, presentano progetti,
conformi  al  piano  triennale dei servizi disciplinato dall'Art. 13,
con l'adesione dei destinatari di cui all'Art. 11.
    3.  I  progetti,  selezionati  secondo procedure trasparenti, non
discriminatorie,  aperte  a  tutti  i  soggetti  e  basate su criteri
oggettivi,  sono  valutati  sulla  base di quanto stabilito dal piano
triennale dei servizi e, comunque, tenuto conto:
      a) della coerenza della proposta con gli indirizzi regionali;
      b) della    qualita',    intersettorialita'   ed   economicita'
dell'offerta;
      c) della articolazione regionale e della capacita' del soggetto
proponente;
      d) della capacita' ed esperienza tecnica e dei titoli formativi
e  di  studio  del  personale  utilizzato  per  la  realizzazione del
progetto,   dando   priorita'   al   possesso   di  titoli  formativi
specialistici  e  riconosciuti  dalla  Regione  ed  all'esercizio  di
precedenti  attivita'  in  strutture  dedicate  alla realizzazione di
servizi di trasferimento delle conoscenze.
    4.  Qualora  i  servizi  siano  prestati  dai  soggetti di natura
privata,   di  cui  all'Art.  10,  comma  1,  lettera  b),  eventuali
contributi  alle  spese  amministrative  sono limitate ai costi della
prestazione del servizio.