Art. 11. Destinatari delle attivita' 1. Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui all'Art. 2135 del codice civile, cosi' come sostituito dall'Art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 2. Gli imprenditori di cui al comma 1, possono: a) aderire a progetti di attivita' realizzati dai soggetti attuatori di cui all'Art. 10; b) acquisire sul mercato i servizi di cui all'Art. 9, comma 1, lettera g).