Art. 11.
                     Destinatari delle attivita'
    1.  Destinatari dei servizi sono gli imprenditori agricoli di cui
all'Art.  2135  del codice civile, cosi' come sostituito dall'Art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
    2. Gli imprenditori di cui al comma 1, possono:
      a) aderire  a  progetti  di  attivita'  realizzati dai soggetti
attuatori di cui all'Art. 10;
      b) acquisire  sul mercato i servizi di cui all'Art. 9, comma 1,
lettera g).