Art. 12.
                    Finanziamenti delle attivita'
    1.  Il finanziamento concedibile e' calcolato in riferimento alla
spesa ammissibile nella seguente misura:
      a) fino  ad un massimo dell'ottanta per cento, per le attivita'
di cui all'Art. 9, comma 1, lettere b), c), d), e);
      b) fino  ad un massimo del cento per cento, per le attivita' di
cui all'Art. 9, comma 1, lettere a), f) e h);
      c) fino  a  4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell'arco
di tre anni per azienda, per le attivita' di cui all'Art. 9, comma 1,
lettera g).
    2. L'importo globale dei finanziamenti concessi non puo' superare
100.000  euro per azienda destinataria dei servizi, per un periodo di
tre anni.