Art. 12. Finanziamenti delle attivita' 1. Il finanziamento concedibile e' calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura: a) fino ad un massimo dell'ottanta per cento, per le attivita' di cui all'Art. 9, comma 1, lettere b), c), d), e); b) fino ad un massimo del cento per cento, per le attivita' di cui all'Art. 9, comma 1, lettere a), f) e h); c) fino a 4.000 euro, con un massimo di 16.000 euro nell'arco di tre anni per azienda, per le attivita' di cui all'Art. 9, comma 1, lettera g). 2. L'importo globale dei finanziamenti concessi non puo' superare 100.000 euro per azienda destinataria dei servizi, per un periodo di tre anni.