Art. 13. Piano operativo triennale dei servizi 1. Il piano operativo triennale dei servizi si articola in una parte dispositiva, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione. 2. La parte dispositiva: a) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validita' del piano; b) individua le tipologie di intervento finanziabili, i costi ammissibili per tipologia di attivita', i criteri di ammissibilita' nonche' le priorita'. 3. Il programma finanziario definisce: a) le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano e la loro ripartizione; b) la quota di cofinanziamento da parte dei beneficiari in relazione alle diverse tipologie di attivita'. 4. Il disciplinare di attuazione fissa: a) le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalita' di monitoraggio e di valutazione degli stessi; b) i termini e le modalita' di' rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti;. c) i casi e le modalita' di decadenza e di revoca dei finanziamenti; d) la tipologia e le modalita' del controllo con particolare riguardo al corretto impiego delle risorse da parte dei beneficiari.