Art. 13.
                Piano operativo triennale dei servizi
    1.  Il  piano  operativo triennale dei servizi si articola in una
parte  dispositiva, in un programma finanziario ed in un disciplinare
di attuazione.
    2. La parte dispositiva:
      a) fissa  gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo
di validita' del piano;
      b) individua  le  tipologie di intervento finanziabili, i costi
ammissibili  per  tipologia di attivita', i criteri di ammissibilita'
nonche' le priorita'.
    3. Il programma finanziario definisce:
      a) le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano
e la loro ripartizione;
      b) la  quota  di  cofinanziamento  da  parte dei beneficiari in
relazione alle diverse tipologie di attivita'.
    4. Il disciplinare di attuazione fissa:
      a) le  fasi della procedura per l'attivazione degli interventi,
le modalita' di monitoraggio e di valutazione degli stessi;
      b) i termini e le modalita' di' rendicontazione e di erogazione
dei finanziamenti;.
      c) i  casi  e  le  modalita'  di  decadenza  e  di  revoca  dei
finanziamenti;
      d) la  tipologia  e  le modalita' del controllo con particolare
riguardo al corretto impiego delle risorse da parte dei beneficiari.