Art. 14.
                          Divieto di cumulo
    1.  I  finanziamenti  di  cui  al  titolo II e titolo III, aventi
natura  di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla
normativa comunitaria con altri benefici riferiti alle stesse voci di
spesa.
    2.  La  Regione  attiva  modalita' di verifica del rispetto della
disposizione  di  cui  al comma 1. A tal fine richiede agli aspiranti
beneficiari  idonea  dichiarazione  circa  l'eventuale  percezione di
altri finanziamenti pubblici che comportino il superamento dei limiti
comunitari.