Art. 14. Divieto di cumulo 1. I finanziamenti di cui al titolo II e titolo III, aventi natura di aiuto, non possono cumularsi oltre i limiti previsti dalla normativa comunitaria con altri benefici riferiti alle stesse voci di spesa. 2. La Regione attiva modalita' di verifica del rispetto della disposizione di cui al comma 1. A tal fine richiede agli aspiranti beneficiari idonea dichiarazione circa l'eventuale percezione di altri finanziamenti pubblici che comportino il superamento dei limiti comunitari.