Art. 15.
                          Norma finanziaria
    1. Agli oneri finanziari relativi all'applicazione della presente
legge   si   provvede   a   decorrere  dall'esercizio  2003  con  gli
stanziamenti  allocati  nella  unita'  previsionale  di  base 07.2004
denominata «Politiche per l'innovazione e servizi».
    2.  Al  finanziamento dei progetti della presente legge eligibili
nell'ambito del piano di sviluppo rurale o altri programmi comunitari
o nazionali concorrono le risorse da questi previste.