Art. 15. Norma finanziaria 1. Agli oneri finanziari relativi all'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio 2003 con gli stanziamenti allocati nella unita' previsionale di base 07.2004 denominata «Politiche per l'innovazione e servizi». 2. Al finanziamento dei progetti della presente legge eligibili nell'ambito del piano di sviluppo rurale o altri programmi comunitari o nazionali concorrono le risorse da questi previste.