Art. 16. Efficacia della legge 1. Alla presente legge e' data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 17 dicembre 2002 LORENZETTI