Art. 16.
                        Efficacia della legge
    1.  Alla  presente legge e' data attuazione dal giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso
di  esito  positivo dell'esame da parte della commissione dell'Unione
europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del Trattato.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 17 dicembre 2002
                             LORENZETTI