Art. 2. Consultazione e concertazione 1. La Regione promuove il confronto permanente con i soggetti di cui all'Art. 1, comma 3, per identificare i fabbisogni del sistema produttivo concernenti la ricerca, l'innovazione ed i servizi, nonche' per monitorare e valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi. 2. La giunta regionale disciplina le modalita' del confronto di cui al comma 1.