Art. 2.
                    Consultazione e concertazione
    1.  La Regione promuove il confronto permanente con i soggetti di
cui  all'Art.  1,  comma 3, per identificare i fabbisogni del sistema
produttivo  concernenti  la  ricerca,  l'innovazione  ed  i  servizi,
nonche'  per  monitorare  e valutare l'efficacia e l'efficienza degli
interventi.
    2.  La  giunta regionale disciplina le modalita' del confronto di
cui al comma 1.