Art. 3.
           Programmazione per il sistema delle conoscenze
    1.  Il  consiglio regionale approva il programma triennale per la
promozione  delle  conoscenze  nel  sistema  produttivo  agricolo, su
proposta della giunta regionale.
    2.  La  giunta  regionale,  sulla  bse  del  programma  di cui al
comma 1,  approva  il  piano  operativo  triennale della ricerca e il
piano operativo triennale dei servizi.
    3.  I  piani  di  cui  al  comma  2,  possono  essere  aggiornati
annualmente  in  relazione  al documento annuale di programmazione di
cui  all'Art.  14  della  legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, ed
alle previsioni di bilancio.
    4.  La  giunta  regionale,  almeno  sessanta  giorni  prima della
scadenza  del  triennio di validita' del programma di cui al comma 1,
presenta  al  consiglio regionale una proposta per la sua revisione e
aggiornamento.
    5. Il programma triennale resta in vigore, anche dopo la scadenza
fino   a   quando   il   consiglio  regionale  non  abbia  provveduto
all'approvazione  della  proposta di revisione e aggiornamento di cui
al comma 4.