Art. 3. Programmazione per il sistema delle conoscenze 1. Il consiglio regionale approva il programma triennale per la promozione delle conoscenze nel sistema produttivo agricolo, su proposta della giunta regionale. 2. La giunta regionale, sulla bse del programma di cui al comma 1, approva il piano operativo triennale della ricerca e il piano operativo triennale dei servizi. 3. I piani di cui al comma 2, possono essere aggiornati annualmente in relazione al documento annuale di programmazione di cui all'Art. 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, ed alle previsioni di bilancio. 4. La giunta regionale, almeno sessanta giorni prima della scadenza del triennio di validita' del programma di cui al comma 1, presenta al consiglio regionale una proposta per la sua revisione e aggiornamento. 5. Il programma triennale resta in vigore, anche dopo la scadenza fino a quando il consiglio regionale non abbia provveduto all'approvazione della proposta di revisione e aggiornamento di cui al comma 4.