Art. 4. Domanda di ricerca 1. La Regione promuove e favorisce la domanda di ricerca emergente dal sistema produttivo. A tal fine concede finanziamenti per: a) l'organizzazione della domanda di ricerca; b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, alla attivazione di sistemi di qualita' e all'aggiornamento del personale. 2. La Regione si avvale, di norma, per le attivita' del presente titolo, del supporto tecnico-scientifico del Parco tecnologico agroalimentare - 3 A, costituito nell'ambito del PIM Umbria, tramite apposita convenzione.