Art. 4.
                         Domanda di ricerca
    1.  La  Regione  promuove  e  favorisce  la  domanda  di  ricerca
emergente  dal  sistema  produttivo. A tal fine concede finanziamenti
per:
      a) l'organizzazione della domanda di ricerca;
      b) la    qualificazione    delle    strutture    organizzative,
limitatamente   ai   collegamenti   telematici,  alla  documentazione
scientifica,    alla   attivazione   di   sistemi   di   qualita'   e
all'aggiornamento del personale.
    2.  La Regione si avvale, di norma, per le attivita' del presente
titolo,   del  supporto  tecnico-scientifico  del  Parco  tecnologico
agroalimentare  - 3 A, costituito nell'ambito del PIM Umbria, tramite
apposita convenzione.