Art. 5.
                         Offerta di ricerca
    1.  La  Regione  favorisce  l'offerta  di  ricerca  e  a tal fine
concede,  anche  in  concorso  con altri soggetti pubblici o privati,
finanziamenti per:
      a) la  realizzazione  di  studi,  ricerche e sperimentazioni di
interesse  generale,  finalizzate  allo sviluppo delle conoscenze per
l'innovazione organizzativa e gestionale dell'impresa, per la messa a
punto  di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere del
sistema produttivo;
      b) la  realizzazione  di  studi,  ricerche e sperimentazioni di
interesse   generale,  finalizzate  alla  conoscenza  e  salvaguardia
dell'ecosistema  agrario  e  forestale,  allo sviluppo rurale ed alla
conoscenza socio-economica del sistema produttivo;
      c) la organizzazione della offerta di ricerca;
      d) la diffusione dei risultati della ricerca;
      e) la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla
Unione europea nell'ambito di programmi specifici;
      f) il  potenziamento  e  l'acquisto  di  attrezzature destinate
esclusivamente   alle  attivita'  di  ricerca  e  di  sperimentazione
agricola.
    2.   I   risultati   degli   studi,   delle   ricerche   e  delle
sperimentazioni  promosse  ai  sensi  della  presente  legge  sono di
interesse  pubblico  e vengono messi a disposizione di tutte le parti
interessate  secondo  criteri  non discriminatori, conformemente alla
disciplina comunitaria.