Art. 5. Offerta di ricerca 1. La Regione favorisce l'offerta di ricerca e a tal fine concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, finanziamenti per: a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate allo sviluppo delle conoscenze per l'innovazione organizzativa e gestionale dell'impresa, per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere del sistema produttivo; b) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, finalizzate alla conoscenza e salvaguardia dell'ecosistema agrario e forestale, allo sviluppo rurale ed alla conoscenza socio-economica del sistema produttivo; c) la organizzazione della offerta di ricerca; d) la diffusione dei risultati della ricerca; e) la predisposizione di progetti di ricerca da sottoporre alla Unione europea nell'ambito di programmi specifici; f) il potenziamento e l'acquisto di attrezzature destinate esclusivamente alle attivita' di ricerca e di sperimentazione agricola. 2. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse ai sensi della presente legge sono di interesse pubblico e vengono messi a disposizione di tutte le parti interessate secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.