Art. 6. Beneficiari 1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti all'Art. 5, comma 1: a) per le lettere a), b) ed e): 1) le universita', gli istituti sperimentali, gli istituti e centri del Consiglio nazionale delle ricerche ed ogni altro ente pubblico di ricerca senza scopo di lucro; 2) i soggetti privati nazionali o appartenenti a stati membri dell'Unione europea di comprovata qualificazione nel settore della ricerca per il «sistema produttivo»; 3) le imprese del «sistema produttivo», con unita' produttiva operante nel territorio regionale; 4) i centri sperimentali regionali; b) per le lettere c) e d), il soggetto organizzatore della domanda di ricerca di cui all'Art. 4, comma 2; c) per la lettera f) la Regione, i centri sperimentali della Regione o da questa partecipati. 2. La Regione accerta la sussistenza di tutti gli elementi necessari a comprovare la qualificazione nella attivita' di studio o ricerca o sperimentazione, nonche' l'assenza di una condizione di difficolta' economica risultante dai documenti contabili degli ultimi due anni, dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) punto 2) e 3). 3. I soggetti che intendono beneficiare dei finanziamenti previsti all'Art. 7 devono presentare progetti conformi al piano triennale per la ricerca e sperimentazione di cui all'Art. 8, entro i termini e con le modalita' dallo stesso definiti.