Art. 6.
                             Beneficiari
    1.  Possono  beneficiare  dei  finanziamenti previsti all'Art. 5,
comma 1:
      a) per le lettere a), b) ed e):
        1)  le universita', gli istituti sperimentali, gli istituti e
centri  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche ed ogni altro ente
pubblico di ricerca senza scopo di lucro;
        2) i soggetti privati nazionali o appartenenti a stati membri
dell'Unione  europea  di  comprovata qualificazione nel settore della
ricerca per il «sistema produttivo»;
        3) le imprese del «sistema produttivo», con unita' produttiva
operante nel territorio regionale;
        4) i centri sperimentali regionali;
      b) per  le  lettere  c)  e  d), il soggetto organizzatore della
domanda di ricerca di cui all'Art. 4, comma 2;
      c) per  la  lettera  f) la Regione, i centri sperimentali della
Regione o da questa partecipati.
    2.  La  Regione  accerta  la  sussistenza  di  tutti gli elementi
necessari  a comprovare la qualificazione nella attivita' di studio o
ricerca  o  sperimentazione,  nonche'  l'assenza di una condizione di
difficolta' economica risultante dai documenti contabili degli ultimi
due anni, dei soggetti di cui al comma 1, lettera a) punto 2) e 3).
    3.   I  soggetti  che  intendono  beneficiare  dei  finanziamenti
previsti  all'Art.  7  devono  presentare  progetti conformi al piano
triennale per la ricerca e sperimentazione di cui all'Art. 8, entro i
termini e con le modalita' dallo stesso definiti.