Art. 7.
         Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione
    1.  Il finanziamento concedibile e' calcolato in riferimento alla
spesa ammissibile nella seguente misura:
      a) per  le  attivita'  di cui all'Art. 5, comma 1, lettere a) e
b);
        1)  fino  ad un massimo del settantacinque per cento nel caso
di ricerca fondamentale ed industriale;
        2)  fino  ad  un  massimo del cinquanta per cento nel caso di
attivita' di sviluppo precompetitive;
        3)  fino  ad  un  massimo  del  cento  per  cento nel caso di
tematiche  direttamente proposte dalla Regione, individuate dal piano
ed  i  cui  risultati siano ampiamente diffusi e messi a disposizione
secondo criteri non discriminatori;
      b) per  le  attivita'  di  cui all'Art. 5, comma 1, lettera e),
fino ad un massimo del cinquanta per cento;
      c) per  gli  interventi di cui all'Art. 5, comma 1, lettere c),
d) ed f), fino ad un massimo del cento per cento.
    2.   Ai   fini  del  comma  1,  lettera  a),  ed  in  conformita'
all'allegato  I  della  disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo, si intende:
      a) per    ricerca    fondamentale    un'attivita'    che   mira
all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse
ad obiettivi industriali o commerciali;
      b) per  ricerca  industriale  la ricerca pianificata o indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze, cosi' che queste
possano  essere  utili  per  mettere a punto nuovi prodotti, processi
produttivi  o  servizi  o  comportare  un  notevole miglioramento dei
prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
      c) per attivita' di sviluppo precompetitiva la concretizzazione
dei  risultati  della  ricerca  industriale  in  un piano, progetto o
disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati
o  migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione,
compresa  la  creazione  di  un  primo  prototipo  non  idoneo a fini
commerciali.  Tale attivita' puo' inoltre comprendere la formulazione
teorica  e  la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o
servizi,  nonche'  progetti  di  dimostrazione  iniziale  o  progetti
pilota, a condizione che tali progetti non siano ne' convertibili ne'
utilizzabili  a  fini  di  applicazione  industriale  o  sfruttamento
commerciale.