Art. 7. Finanziamenti per studio, ricerca e sperimentazione 1. Il finanziamento concedibile e' calcolato in riferimento alla spesa ammissibile nella seguente misura: a) per le attivita' di cui all'Art. 5, comma 1, lettere a) e b); 1) fino ad un massimo del settantacinque per cento nel caso di ricerca fondamentale ed industriale; 2) fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso di attivita' di sviluppo precompetitive; 3) fino ad un massimo del cento per cento nel caso di tematiche direttamente proposte dalla Regione, individuate dal piano ed i cui risultati siano ampiamente diffusi e messi a disposizione secondo criteri non discriminatori; b) per le attivita' di cui all'Art. 5, comma 1, lettera e), fino ad un massimo del cinquanta per cento; c) per gli interventi di cui all'Art. 5, comma 1, lettere c), d) ed f), fino ad un massimo del cento per cento. 2. Ai fini del comma 1, lettera a), ed in conformita' all'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, si intende: a) per ricerca fondamentale un'attivita' che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali; b) per ricerca industriale la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, cosi' che queste possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; c) per attivita' di sviluppo precompetitiva la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attivita' puo' inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi, nonche' progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano ne' convertibili ne' utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.