Art. 8. Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione 1. Il Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione si articola in una parte dispositiva, in un programma finanziario ed in un disciplinare di attuazione. 2. La parte dispositiva: a) fissa gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo di validita' del piano; b) individua le tipologie di intervento finanziabili e ne determina i costi ammissibili; c) definisce i criteri di ammissibilita'; d) stabilisce le modalita' con cui articolare i seguenti criteri di priorita': 1) collaborazione tra piu' soggetti ed integrazione con il sistema produttivo; 2) periodica valutazione dei soggetti attuatori; 3) cofinanziamento del progetto; 4) ulteriori elementi qualificanti per il sistema produttivo; e) indica eventuali condizioni cui sottoporre i finanziamenti. 3. Il programma finanziario: a) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione del piano; b) fissa il livello di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari. 4. Il disciplinare di attuazione: a) indica le fasi della procedura per l'attivazione degli interventi, le modalita' di monitoraggio e di valutazione degli stessi; b) fissa i termini, le modalita' di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti; c) definisce le modalita' di decadenza e revoca dei finanziamenti.