Art. 8.
      Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione
    1.  Il  Piano operativo triennale della ricerca e sperimentazione
si  articola in una parte dispositiva, in un programma finanziario ed
in un disciplinare di attuazione.
    2. La parte dispositiva:
      a) fissa  gli obiettivi che si intendono conseguire nel periodo
di validita' del piano;
      b) individua  le  tipologie  di  intervento  finanziabili  e ne
determina i costi ammissibili;
      c) definisce i criteri di ammissibilita';
      d) stabilisce  le  modalita'  con  cui  articolare  i  seguenti
criteri di priorita':
        1)  collaborazione  tra  piu' soggetti ed integrazione con il
sistema produttivo;
        2) periodica valutazione dei soggetti attuatori;
        3) cofinanziamento del progetto;
        4) ulteriori elementi qualificanti per il sistema produttivo;
      e) indica eventuali condizioni cui sottoporre i finanziamenti.
    3. Il programma finanziario:
      a) determina le risorse complessive da destinare all'attuazione
del piano;
      b) fissa  il  livello  di cofinanziamento da parte dei soggetti
beneficiari.
    4. Il disciplinare di attuazione:
      a) indica  le  fasi  della  procedura  per  l'attivazione degli
interventi,  le  modalita'  di  monitoraggio  e  di valutazione degli
stessi;
      b) fissa  i  termini,  le  modalita'  di  rendicontazione  e di
erogazione dei finanziamenti;
      c) definisce   le   modalita'   di   decadenza   e  revoca  dei
finanziamenti.