Art. 9. Attivita' 1. Costituiscono attivita' di trasferimento delle conoscenze: a) l'animazione per lo sviluppo rurale finalizzata allo sviluppo del territorio, al miglioramento dell'ambiente, alla sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori del sistema produttivo, anche attraverso lo scambio ed il trasferimento di esperienze, e non diretta alla singola impresa; b) l'informazione, assistenza e consulenza, finalizzate all'orientamento del sistema produttivo secondo le linee direttrici e le disposizioni della politica agricola comunitaria, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni, all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli operatori e dei consumatori; c) la consulenza specialistica altamente qualificata per segmenti specifici di produzione; d) la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali; e) la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi; f) la realizzazione di servizi tecnici di supporto quali agrometereologia, pedologia; g) la sostituzione dell'agricoltore o del suo collaboratore per i periodi di assenza per frequenza di corsi di formazione; h) aggiornamento di tecnici limitatamente ai contenuti delle attivita' previste dal piano triennale dei servizi. 2. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici, finanziamenti per i servizi di trasferimento delle conoscenze.