Art. 9.
                              Attivita'
    1. Costituiscono attivita' di trasferimento delle conoscenze:
      a) l'animazione   per   lo  sviluppo  rurale  finalizzata  allo
sviluppo   del   territorio,  al  miglioramento  dell'ambiente,  alla
sensibilizzazione   e  coinvolgimento  degli  operatori  del  sistema
produttivo,  anche  attraverso  lo  scambio  ed  il  trasferimento di
esperienze, e non diretta alla singola impresa;
      b) l'informazione,   assistenza   e   consulenza,   finalizzate
all'orientamento del sistema produttivo secondo le linee direttrici e
le   disposizioni   della   politica   agricola   comunitaria,   alla
qualificazione e commercializzazione delle produzioni, all'impiego di
tecniche  e  di  mezzi  di  produzione  rispettosi dell'ambiente, del
benessere   degli   animali,  della  salute  degli  operatori  e  dei
consumatori;
      c) la   consulenza   specialistica  altamente  qualificata  per
segmenti specifici di produzione;
      d) la diffusione di nuove tecniche produttive e gestionali;
      e) la realizzazione di progetti pilota o dimostrativi;
      f) la  realizzazione  di  servizi  tecnici  di  supporto  quali
agrometereologia, pedologia;
      g) la sostituzione dell'agricoltore o del suo collaboratore per
i periodi di assenza per frequenza di corsi di formazione;
      h) aggiornamento  di  tecnici  limitatamente ai contenuti delle
attivita' previste dal piano triennale dei servizi.
    2.  La  Regione  concede,  anche  in  concorso con altri soggetti
pubblici,   finanziamenti   per  i  servizi  di  trasferimento  delle
conoscenze.