(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 24 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 2 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, dopo la parola «divieti.» e' inserito il seguente periodo: «Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, la raccolta e' consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale"». 2. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2000, e' sostituito dal seguente: «4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso».