(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
                     n. 58 del 24 dicembre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Modifica dell'Art. 2
    1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 2000,
n.  12,  dopo  la  parola «divieti.» e' inserito il seguente periodo:
«Nelle  aree  naturali  protette  di cui alla legge regionale 3 marzo
1995,  n. 9, la raccolta e' consentita a tutti i cittadini nelle zone
diverse dalla zona A "Riserva integrale"».
    2.  Il  comma  4 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2000, e'
sostituito dal seguente:
    «4. E' autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi
di  funghi,  al  giorno  e  per  persona,  salvo  che tale limite sia
superato  da  un  solo  esemplare  o  da  un  unico  cespo  di funghi
concrescenti che superi tale peso».