Art. 2. Integrazione dell'Art. 3 1. All'art. 3 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1, e' estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprieta' collettive, nonche' ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza».