Art. 2.
                      Integrazione dell'Art. 3
    1.  All'art.  3 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e'
aggiunto il seguente comma:
    «1-bis.  L'esenzione  dagli obblighi di cui al comma 1, e' estesa
agli  utenti  dei  beni  di  uso  civico  e di proprieta' collettive,
nonche' ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla
raccolta  di  funghi  nel  fondo  dell'ente  o  della  cooperativa di
appartenenza».