Art. 4. Modifiche dell'Art. 5 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e' sostituito dal seguente: «1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunita' montane o dai comuni non facenti parte di alcuna comunita' montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti e' valida per tutto il territorio regionale». 2. Il comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2000, e' sostituito dal seguente: «2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validita' annuale ed e' rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale e' presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'importo puo' essere aggiornato dalla giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni».