Art. 4.
                        Modifiche dell'Art. 5
    1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 2000,
n. 12, e' sostituito dal seguente:
    «1.  I  cittadini  non  residenti  in Umbria, esclusi i residenti
all'estero  iscritti  nelle  liste  elettorali di un qualsiasi comune
della  Regione,  devono  essere autorizzati, nel rispetto delle norme
dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle comunita'
montane  o  dai comuni non facenti parte di alcuna comunita' montana.
L'autorizzazione  rilasciata  da uno qualsiasi degli enti predetti e'
valida per tutto il territorio regionale».
    2.  Il  comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2000, e'
sostituito dal seguente:
    «2.  L'autorizzazione  ai  non  residenti  in Umbria ha validita'
annuale ed e' rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente
presso  il quale e' presentata la domanda, a titolo di contributo per
le  spese  sostenute  nell'esercizio delle funzioni amministrative di
cui  alla  presente  legge.  L'importo  puo'  essere aggiornato dalla
giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e
agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni».