Art. 6.
                      Sostituzione dell'Art. 14
    1.  L'art.  14  della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e'
cosi' sostituito:
    «Art.  14  (Sanzioni  amministrative).  - 1. I trasgressori delle
disposizioni   di   cui   alla   presente   legge   sono  puniti  con
l'applicazione  di  sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie,
irrogate  dalla  autorita'  amministrativa  competente,  nel rispetto
delle  procedure  di  cui  alla  legislazione  nazionale  e regionale
vigente.  Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel titolo
secondo  sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunita'
montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunita' montana nel
cui territorio e' stato commesso l'illecito.
    2.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono  inflitte  con
riferimento  alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito
indicati:
      a) raccolta  di  funghi  spontanei  senza  valido  documento di
identita', di cui al comma 1 dell'Art. 2; raccolta da parte di minori
di  anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'Art. 2:
da  Euro  52,00  a  Euro  156,00, in caso di recidiva per le medesime
violazioni  la  sanzione  e'  fissata  da  Euro 104,00 a Euro 312,00;
raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'Art. 5: da Euro
155,00  a Euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione
la sanzione e' fissata da Euro 207,00 a Euro 621,00;
      b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma
3 dell'Art. 2: da Euro 26,00 a Euro 78,00;
      c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'Art. 2,
riguardante  il  rispetto  dei  limiti  di peso: da Euro 26,00 a Euro
78,00 fino a kg 5; oltre kg 5 per ogni kg la sanzione e maggiorata di
Euro 2,00;
      d) raccolta  che  altera  le  caratteristiche  morfologiche dei
funghi  e  mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al
comma 5 dell'Art. 2: da Euro 26,00 a Euro 78,00;
      e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'Art. 2,
riguardante  l'uso  di  contenitori  non idonei: da Euro 26,00 a Euro
78,00;
      f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'Art. 4,
riguardante  il rispetto del limite di peso di 10 kg: da euro 26,00 a
Euro 78,00  fino  a  kg  12;  oltre  kg  12  per  ogni kg la sanzione
e maggiorata di Euro 26,00;
      g) realizzazione  di  riserve  a  pagamento,  di cui al comma 1
dell'Art. 6: da Euro 516,00 a Euro 2.580,00;
      h) raccolta  di  funghi  appartenenti  al  genere  Amanita allo
stadio  di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'Art. 6, da Euro 52,00
a Euro 156,00;
      i) violazione  della prescrizione di cui al comma 3 dell'Art. 6
riguardante  la  raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al
di  sotto  di  quelle  consentite:  da  Euro  26,00  a Euro 78,00. La
sanzione  amministrativa e maggiorata di Euro 3,00 per ogni esemplare
raccolto eccedente il numero di cinque;
      l) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'Art. 6,
riguardante  l'uso  di  rastrelli  o  attrezzi similari ecc.: da Euro
155,00 a Euro 465,00;
      m) danneggiamento   e   distruzione  volontaria  dei  carpofori
fungini  di  qualsiasi  specie  di  cui  al  comma  5 dell'Art. 6: da
Euro 26,00 a Euro 78,00;
      n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'Art. 6,
riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da Euro 26,00 a
Euro 78,00;
      o) violazione  della prescrizione di cui all'Art. 6 della legge
23 agosto  1993,  n.  352,  riguardante la raccolta di funghi in aree
vietate: da Euro 103,00 a Euro 309,00;
      p) violazione  della prescrizione di cui all'Art. 6 della legge
23 agosto  1993,  n.  352,  riguardante  la  raccolta  di  funghi nei
giardini privati ecc.: da Euro 26,00 a Euro 78,00;
      q) violazione della prescrizione di cui all'art. 7, riguardante
la  raccolta  di  funghi  epigei  spontanei all'interno delle aziende
faunistico-venatorie  e  delle  aziende  agrituristico-venatorie, nei
giorni  in  cui  e' consentita l'attivita' venatoria: da Euro 26,00 a
Euro 78,00;
      r) violazione della prescrizione di cui all'Art. 8, riguardante
la   raccolta  di  funghi  in  aree  temporaneamente  interdette:  da
Euro 103,00 a Euro 309,00.
    3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera
r),  comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei
contenitori  non consentiti, nonche' la revoca dell'autorizzazione di
cui  al  comma 1 dell'art. 5. Nel caso delle violazioni previste alla
lettera  c)  ed alla lettera 5, comma 2, la confisca e' riferita alla
quantita' in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di
cui  alla  violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca e'
limitata  ai  funghi con dimensione inferiore alla misura consentita.
L'autorita'  amministrativa  competente  dispone  la  distruzione dei
funghi  confiscati,  il  cui peso totale giornaliero non supera i tre
chilogrammi.  Per  quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi
confiscati,  previo  controllo  sanitario  eseguito  dall'ispettorato
micologico  dell'Azienda  sanitaria locale competente per territorio,
sono  consegnati  dalla comunita' montana competente o dal comune non
facente  parte  di  alcuna  comunita'  montana, ad enti o istituti di
beneficenza.  La comunita' montana o il comune competente, gli organi
di  vigilanza  di  cui all'art. 13 e gli ispettorati micologici delle
A.S.L.   provvedono   tempestivamente  ai  rispettivi  adempimenti  e
adottano  le  opportune  forme di collaborazione pr la custodia ed il
trasporto  dei  funghi.  I  funghi riconosciuti non idonei al consumo
sono  destinati  alla distruzione a cura della A.S.L. che ha eseguito
il controllo
    4.  Le  violazioni delle norme di cui al titolo II della presente
legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorita'
amministrativa,  della  sanzione  amministrativa  da  Euro  258,00  a
Euro 1.032,00  e  la  confisca  dei  funghi. Tale sanzione si applica
anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3, dell'Art.
6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.
    5.  La  violazione  della  norma  di  cui  all'Art. 9 comporta la
confisca   del   prodotto  privo  di  certificazione  e  di  avvenuto
controllo.
    6.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle  vigenti norme penali
qualora  le  violazioni  delle  disposizioni  contenute  nel presente
titolo costituiscano reato».