Art. 6. Sostituzione dell'Art. 14 1. L'art. 14 della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, e' cosi' sostituito: «Art. 14 (Sanzioni amministrative). - 1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorita' amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le comunita' montane ed i comuni non facenti parte di alcuna comunita' montana nel cui territorio e' stato commesso l'illecito. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati: a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identita', di cui al comma 1 dell'Art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'Art. 2: da Euro 52,00 a Euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione e' fissata da Euro 104,00 a Euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'Art. 5: da Euro 155,00 a Euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione e' fissata da Euro 207,00 a Euro 621,00; b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'Art. 2: da Euro 26,00 a Euro 78,00; c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'Art. 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da Euro 26,00 a Euro 78,00 fino a kg 5; oltre kg 5 per ogni kg la sanzione e maggiorata di Euro 2,00; d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'Art. 2: da Euro 26,00 a Euro 78,00; e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'Art. 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da Euro 26,00 a Euro 78,00; f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'Art. 4, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 kg: da euro 26,00 a Euro 78,00 fino a kg 12; oltre kg 12 per ogni kg la sanzione e maggiorata di Euro 26,00; g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'Art. 6: da Euro 516,00 a Euro 2.580,00; h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'Art. 6, da Euro 52,00 a Euro 156,00; i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'Art. 6 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da Euro 26,00 a Euro 78,00. La sanzione amministrativa e maggiorata di Euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque; l) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'Art. 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da Euro 155,00 a Euro 465,00; m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'Art. 6: da Euro 26,00 a Euro 78,00; n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'Art. 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da Euro 26,00 a Euro 78,00; o) violazione della prescrizione di cui all'Art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da Euro 103,00 a Euro 309,00; p) violazione della prescrizione di cui all'Art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da Euro 26,00 a Euro 78,00; q) violazione della prescrizione di cui all'art. 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, nei giorni in cui e' consentita l'attivita' venatoria: da Euro 26,00 a Euro 78,00; r) violazione della prescrizione di cui all'Art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da Euro 103,00 a Euro 309,00. 3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonche' la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera 5, comma 2, la confisca e' riferita alla quantita' in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca e' limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorita' amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla comunita' montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunita' montana, ad enti o istituti di beneficenza. La comunita' montana o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'art. 13 e gli ispettorati micologici delle A.S.L. provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione pr la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della A.S.L. che ha eseguito il controllo 4. Le violazioni delle norme di cui al titolo II della presente legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorita' amministrativa, della sanzione amministrativa da Euro 258,00 a Euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3, dell'Art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione. 5. La violazione della norma di cui all'Art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo. 6. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente titolo costituiscano reato».