Art. 2.
                     Programma annuale e risorse
    1. La giunta regionale approva annualmente il programma indicante
soggetti  e  iniziative  ammissibili per l'anno di riferimento, sulla
base dei seguenti criteri:
      a) armonia con gli obiettivi della programmazione regionale;
      b) valorizzazione del territorio regionale;
      c) validita'  rispetto  alla  struttura  economica,  sociale  e
culturale regionale e locale;
      d) coordinamento  con  altre  iniziative  negli  stessi  ambiti
territoriali o settori di intervento;
      e) idoneita'   a   concorrere   alla  promozione  dell'immagine
dell'Umbria,
    2.  La  giunta  regionale individua annualmente l'ammontare delle
risorse  da  utilizzare ai sensi del presente regolamento, nonche' il
meccanismo  parametrico sulla base del quale assegnare i contributi a
ciascuna  iniziativa ammissibile, comunque in misura non superiore al
cinquanta per cento della spesa prevista.