Art. 2. Programma annuale e risorse 1. La giunta regionale approva annualmente il programma indicante soggetti e iniziative ammissibili per l'anno di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) armonia con gli obiettivi della programmazione regionale; b) valorizzazione del territorio regionale; c) validita' rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e locale; d) coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento; e) idoneita' a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria, 2. La giunta regionale individua annualmente l'ammontare delle risorse da utilizzare ai sensi del presente regolamento, nonche' il meccanismo parametrico sulla base del quale assegnare i contributi a ciascuna iniziativa ammissibile, comunque in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa prevista.