Art. 3.
                     Presentazione delle istanze
    1. Le istanze volte ad ottenere i benefici economici disciplinati
dal  presente regolamento sono indirizzate, entro il trenta aprile di
ogni  anno,  al  presidente  della  giunta  regionale e devono essere
formulate  in  base alla modulistica approvata dal servizio regionale
competente.
    2.  Le  istanze  per  l'ammissione  a  contributo,  devono essere
presentate in bollo, fatte salve le esenzioni di legge.
    3.  Il  termine  del  trenta aprile di cui al comma 1 puo' essere
derogato   dalla  giunta  regionale  per  iniziative  di  particolare
interesse.
    4.  Le istanze possono essere consegnate a mano, e in tal caso fa
fede  il  timbro  datario  apposto su copia dall'ufficio ricevente, o
spedite  a  mezzo  raccomandata e in tal caso fa fede la data apposta
dall'ufficio postale accettante.
    5.  Le  istanze devono essere corredate dal programma dettagliato
dell'iniziativa,  indicante  il  tempo ed il luogo di effettuazione e
dal  preventivo finanziario, dal quale risultino in modo analitico le
uscite e le entrate previste.
    6.  Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione
di cui al comma 5 devono essere regolarizzate entro trenta giorni dal
ricevimento  della  formale richiesta del servizio competente, a pena
di inammissibilita'.
    7.  L'interessato deve dichiarare di avere presentato o meno alla
Regione  altre  istanze  al fine di conseguire benefici per la stessa
iniziativa.