Art. 3. Presentazione delle istanze 1. Le istanze volte ad ottenere i benefici economici disciplinati dal presente regolamento sono indirizzate, entro il trenta aprile di ogni anno, al presidente della giunta regionale e devono essere formulate in base alla modulistica approvata dal servizio regionale competente. 2. Le istanze per l'ammissione a contributo, devono essere presentate in bollo, fatte salve le esenzioni di legge. 3. Il termine del trenta aprile di cui al comma 1 puo' essere derogato dalla giunta regionale per iniziative di particolare interesse. 4. Le istanze possono essere consegnate a mano, e in tal caso fa fede il timbro datario apposto su copia dall'ufficio ricevente, o spedite a mezzo raccomandata e in tal caso fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. 5. Le istanze devono essere corredate dal programma dettagliato dell'iniziativa, indicante il tempo ed il luogo di effettuazione e dal preventivo finanziario, dal quale risultino in modo analitico le uscite e le entrate previste. 6. Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione di cui al comma 5 devono essere regolarizzate entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta del servizio competente, a pena di inammissibilita'. 7. L'interessato deve dichiarare di avere presentato o meno alla Regione altre istanze al fine di conseguire benefici per la stessa iniziativa.