Art. 4. Ricevimento delle istanze 1. Il compito di autenticare le sottoscrizioni delle istanze, di ricevere dichiarazioni, di autenticare copie degli atti e dei documenti da produrre a corredo delle istanze e' affidato al personale di ruolo, di categoria non inferiore alla C, del servizio competente. 2. Il responsabile del procedimento provvede al riscontro della regolarita' delle istanze e della relativa documentazione. 3. Alla documentazione richiesta ed allegata ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.