Art. 4.
                      Ricevimento delle istanze
    1.  Il compito di autenticare le sottoscrizioni delle istanze, di
ricevere  dichiarazioni,  di  autenticare  copie  degli  atti  e  dei
documenti  da  produrre  a  corredo  delle  istanze  e'  affidato  al
personale  di  ruolo, di categoria non inferiore alla C, del servizio
competente.
    2.  Il  responsabile del procedimento provvede al riscontro della
regolarita' delle istanze e della relativa documentazione.
    3.  Alla  documentazione  richiesta  ed  allegata  ai  sensi  del
presente  regolamento  si  applicano  le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.