Art. 5. Ammissione delle istanze 1. L'ammissione delle istanze e' disposta con determinazione dirigenziale del competente servizio, recante in allegato l'elenco delle iniziative ammesse, del relativo importo concesso e dei rispettivi soggetti proponenti. 2. Nell'ipotesi di iniziative indette da enti locali, l'ammissione delle istanze e' subordinata alla condizione che gli stessi assicurino la copertura di almeno il cinquanta per cento della spesa prevista.