Art. 5.
                      Ammissione delle istanze
    1.  L'ammissione  delle  istanze  e'  disposta con determinazione
dirigenziale  del  competente  servizio, recante in allegato l'elenco
delle  iniziative  ammesse,  del  relativo  importo  concesso  e  dei
rispettivi soggetti proponenti.
    2.   Nell'ipotesi   di   iniziative   indette   da  enti  locali,
l'ammissione  delle  istanze  e'  subordinata alla condizione che gli
stessi assicurino la copertura di almeno il cinquanta per cento della
spesa prevista.