Art. 6. Erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo concesso e' disposta con determinazione dirigenziale del servizio competente a conclusione dell'iniziativa e a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario del conto consuntivo, redatto mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. 2. Il conto consuntivo di cui al comma 1 e' trasmesso entro il termine perentorio del trenta giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa, a pena di decadenza dal contributo. 3. Il contributo e' erogato fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata. 4. La Regione ha facolta' di chiedere ai soggetti beneficiari l'esibizione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, come indicata nella dichiarazione sostitutiva inerente il conto consuntivo. 5. I soggetti beneficiari del contributo regionale possono dare pubblicita' del concorso finanziario della Regione.