Art. 6.
                      Erogazione del contributo
    1.   L'erogazione   del   contributo  concesso  e'  disposta  con
determinazione  dirigenziale  del  servizio  competente a conclusione
dell'iniziativa e a seguito della presentazione da parte del soggetto
beneficiario  del  conto  consuntivo,  redatto mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
    2.  Il  conto  consuntivo di cui al comma 1 e' trasmesso entro il
termine perentorio del trenta giugno dell'anno successivo a quello di
svolgimento dell'iniziativa, a pena di decadenza dal contributo.
    3.  Il contributo e' erogato fino ad un massimo del cinquanta per
cento della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.
    4.  La  Regione  ha  facolta' di chiedere ai soggetti beneficiari
l'esibizione  della  documentazione  contabile  relativa  alla  spesa
effettivamente   sostenuta,   come   indicata   nella   dichiarazione
sostitutiva inerente il conto consuntivo.
    5.  I  soggetti beneficiari del contributo regionale possono dare
pubblicita' del concorso finanziario della Regione.