Art. 7. Divieto di cumulo 1. I contributi disciplinati dal presente regolamento non sono cumulabili, per la stessa iniziativa, con eventuali altri benefici concessi ai sensi di norme regionali nonche' di atti e programmi comunitari. 2. Qualora, dagli atti di ufficio, risulti che il richiedente ha conseguito benefici regionali per la stessa iniziativa, ad altro titolo, invita lo stesso ad optare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della formale comunicazione, per il beneficio che intende ottenere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente regolamento.