Art. 7.
                          Divieto di cumulo
    1.  I  contributi  disciplinati dal presente regolamento non sono
cumulabili,  per  la  stessa iniziativa, con eventuali altri benefici
concessi  ai  sensi  di  norme  regionali nonche' di atti e programmi
comunitari.
    2.  Qualora, dagli atti di ufficio, risulti che il richiedente ha
conseguito  benefici  regionali  per  la  stessa iniziativa, ad altro
titolo,  invita lo stesso ad optare, nel termine perentorio di trenta
giorni  dal ricevimento della formale comunicazione, per il beneficio
che  intende  ottenere,  a  pena di decadenza dal beneficio di cui al
presente regolamento.