Art. 8. Casi particolari di esclusione 1. I soggetti nei confronti dei quali risulta accertata con sentenza irrevocabile passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la sentenza e' divenuta inevocabile passata in giudicato. 2. I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza prevista dal comma 1 sono revocati di diritto.