Art. 8.
                   Casi particolari di esclusione
    1.  I  soggetti  nei  confronti  dei  quali risulta accertata con
sentenza   irrevocabile   passata   in  giudicato  l'appartenenza  ad
associazioni  segrete,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge 25 gennaio
1982,  n.  17,  non  possono ottenere contributi dalla Regione per un
periodo  di  cinque  anni  a partire dalla data in cui la sentenza e'
divenuta inevocabile passata in giudicato.
    2.  I  contributi  concessi nel periodo di accertata appartenenza
prevista dal comma 1 sono revocati di diritto.