Art. 9.
                       Pubblicita' degli atti
    1.  Il  programma  annuale  di  cui  all'art.  2,  comma  1  e la
modulistica di cui all'art. 3, comma 1 sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione e inseriti nel sito internet regionale.
    2. Il provvedimento di ammissione a contributo di cui all'art. 5,
comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.