Art. 9. Pubblicita' degli atti 1. Il programma annuale di cui all'art. 2, comma 1 e la modulistica di cui all'art. 3, comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e inseriti nel sito internet regionale. 2. Il provvedimento di ammissione a contributo di cui all'art. 5, comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.