Art. 25.
         Taglio contemporaneo delle matricine e dei polloni
    1.   Il   taglio  delle  matricine  e'  consentito  solamente  in
contemporaneita'  a  quello  del  bosco ceduo, ad eccezione di quanto
indicato al comma 2.
    2.  In  deroga  al  comma  1,  e' consentito, previa richiesta di
autorizzazione,  conforme  all'allegato  G,  all'ente  competente per
territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, il
taglio  di  matricine  finalizzato  a  consentire l'affermazione e un
migliore   accrescimento   di  specie  a  legname  pregiato  presenti
sporadicamente.   L'autorizzazione   e'  concessa  a  condizione  che
l'intervento  sia limitato al taglio delle sole piante che ostacolano
la  crescita  di  piante  con fusto di ottima furma appartenenti alle
suddette specie.
    3.  Per  ogni  matricina tagliata in violazione ai commi 1 e 2, o
senza  l'autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di
cui  all'Art.  48,  commi  3 e 9, lettera a) della legge regionale n.
28/2001.