Art. 32.
                           Carbonizzazione
    1. Per effettuare la carbonizzazione in bosco nelle aie carbonili
esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento conforme
all'allegato  H,  all'ente  competente per territorio almeno quindici
giorni prima dell'inizio dei lavori.
    2. La carbonizzazione in bosco puo' essere effettuata nel periodo
compreso  fra il 10 novembre e il 31 marzo, salvo deroghe autorizzate
dall'ente   competente   per   territorio  prescrivendo  speciali  ed
opportune cautele.
    3.  Durante  la  preparazione  del carbone il terreno circostante
deve  essere  costantemente  vigilato da operatori esperti al fine di
evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.
    4.  Nel  caso di mancato rispetto dei termini indicati al comma 2
si  applica  le  sanzioni amministrativa di cui all'Art. 48, comma 20
della legge regionale n. 28/2001.
    5.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 52.
    6.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative  di cui all'Art. 48 comma 11, della legge regionale n.
28/2001.