Art. 55. Modalita' di trasformazione dei terreni saldi 1. La rimessa a coltivazione agraria dei terreni saldi deve essere sottoposta all'autorizzazione dell'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 57. 2. La richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, deve essere corredata da: a) relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del tipo e modalita' di lavoro ed indichi in particolare le opere di sistemazione idraulico-agraria, la profondita' massima delle lavorazioni, le eventuali opere d'arte ed accorgimenti tecnici necessari per evitare frane e erosioni; b) corografia con ubicazione dell'area su carta topografica in scala 1:25.000; c) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000; d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento. 3. Per i lavori eseguiti senza l'autorizzazione o in difformita' a quanto in essa indicato si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.