Art. 55.
            Modalita' di trasformazione dei terreni saldi
    1.  La  rimessa  a  coltivazione  agraria  dei terreni saldi deve
essere   sottoposta   all'autorizzazione   dell'ente  competente  per
territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 57.
    2.  La richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, deve
essere corredata da:
      a) relazione   tecnica   che   contenga  la  descrizione  della
morfologia  del terreno, del tipo e modalita' di lavoro ed indichi in
particolare   le   opere   di   sistemazione   idraulico-agraria,  la
profondita'  massima  delle lavorazioni, le eventuali opere d'arte ed
accorgimenti tecnici necessari per evitare frane e erosioni;
      b) corografia  con ubicazione dell'area su carta topografica in
scala 1:25.000;
      c) ubicazione  degli  interventi  su  carta plano-altimetrica a
scala non inferiore a 1:10.000;
      d) planimetria  catastale  a scala non inferiore a 1:2.000, con
indicazione della superficie di intervento.
    3.  Per i lavori eseguiti senza l'autorizzazione o in difformita'
a  quanto  in  essa indicato si applica la sanzione amministrativa di
cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.