Art. 71.
                 Norme per l'arboricoltura da legno
    1.   Per   motivi   di   ordine  idrogeologico  gli  impianti  di
arboricoltura  da  legno  sono  consentiti  solo  su  terreni  aventi
pendenza media inferiore al quaranta per cento.
    2. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione
di  impianti  di  arboricoltura  da  legno  deve  essere eseguita nel
rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55.
    3.   Gli   impianti  di  arboricoltura  da  legno  devono  essere
realizzati  sulla  base  di  apposito piano colturale, in conformita'
allo schema di cui all'allegato M).
    4.  Il  piano colturale, comprese le eventuali sue varianti, deve
essere   comunicato   all'ente   competente   per  territorio  con  i
procedimenti amministrativi previsti all'Art. 74.
    5.  Tutte  le  operazioni  colturali previste dal piano colturale
sono  consentite  senza  ulteriori  adempimenti,  fatto  salvo quanto
indicato ai commi 2 e 7.
    6.   Il  piano  colturale,  presentato  all'ente  competente  per
territorio, deve essere rispettato integralmente in ogni sua parte.
    7.  A  seguito  del  raggiungimento  degli obiettivi previsti nel
piano  colturale  puo'  essere  effettuato il taglio di utilizzazione
finale,  che  costituisce  il  termine  del  ciclo  colturale, previa
comunicazione   di  intervento,  conforme  all'allegato  H,  all'ente
competente  per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 74.
    8.  Gli impianti arborei esistenti e realizzati su terreni aventi
pendenza media inferiore al quaranta per cento, sono individuati come
impianti  di  arboricoltura  da  legno  a seguito dell'autorizzazione
rilasciata  dall'ente  competente per territorio previa presentazione
da  parte del proprietario o possessore del piano colturale di cui al
comma 3.
    9.  Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui
al  comma  3  gli  impianti  di  arboricoltura  da  legno  realizzati
nell'ambito  dell'attuazione  di misure comunitarie o statali purche'
nelle  relative norme di attuazione sia obbligatoria la presentazione
di  un  piano  colturale  conforme  a  quanto  stabilito dal presente
regolamento.
    10.  Gli  impianti arborei esistenti, finalizzati alla produzione
legnosa  ed  effettuati su terreni aventi pendenza media superiore al
quaranta  per cento, sono considerati bosco e, pertanto, assoggettati
alle norme ed ai vincoli del bosco.
    11.  Negli impianti di arboricoltura da legno eseguiti su terreni
con  pendenza  media  superiore  al venticinque per cento e' vietato,
alla fine del ciclo colturale lo sradicamento delle ceppaie.
    12.  E'  consentito  in  qualsiasi momento presentare varianti al
piano   colturale   previa   comunicazione  all'ente  competente  per
territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 74.
    13. Ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 28/2001, negli
impianti  di  arboricoltura  da  legno  non possono essere impiantate
specie diverse da quelle riportate nell'allegato W.
    14.  Per  il mancato rispetto del piano colturale si applicano le
sanzioni  amministrative  di  cui  all'Art.  48, comma 12 della legge
regionale n. 28/2001.
    15.   Per   il   taglio   di  utilizzazione  conclusivo  eseguito
anticipatamente  rispetto  a  quanto  indicato nel piano colturale si
applicano  le  sanzioni  amministrative  di cui all'Art. 48, comma 11
della legge regionale n. 28/2001.
    16. Per l'esecuzione di interventi in assenza del piano colturale
si  applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, commi 9,
lettera a), e 11 della legge regionale n. 28/2001.
    17.  Per  ogni  ceppaia  sradicata  in violazione al comma 11, si
applicano  le  sanzioni  amministrative  di cui all'Art. 48, comma 9,
lettera a), della legge regionale n. 28/2001.
    18.  Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al
comma  13 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48,
comma 18 della legge regionale n. 28/2001.
    19. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi
di  vigilanza  intimano  la  sospensione  dei lavori fino ad avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 74.
    20.  Nel  caso  che a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative  di cui all'Art. 48, comma 11 della legge regionale n.
28/2001.