Art. 79.
      Manutenzione straordinaria di piste principali esistenti
    1.  Si  definisce  manutenzione straordinaria di piste principali
esistenti  la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente
quando  la  percorribilita'  prevista  risulta  limitata,  a causa di
invasione   del   tracciato   da  parte  della  vegetazione,  crolli,
smottamenti  o  erosione localizzata e deve essere ripristinata; tali
interventi   non  devono  modificare  lo  sviluppo  planimetrico  del
tracciato  e,  oltre  a  prevedere il taglio della vegetazione che ha
invaso il tracciato, possono modificare:
      a) la  larghezza  del  piano rotabile, fino a un massimo di tre
metri comprese eventuali cunette e banchine;
      b) le scarpate di monte fino ad un'altezza massima totale di un
metro, per tratti non superiori a cinquanta metri continui;
      c) le scarpate di valle;
      d) la pendenza longitudinale.
    2.   Gli   interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  piste
principali  esistenti  devono essere autorizzati dall'ente competente
per  territorio  con  i procedimenti amministrativi previsti all'Art.
83.
    3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base
di   un   progetto   di  intervento,  redatto  da  tecnico  abilitato
all'esercizio della professione.
    4.  Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una
pista esistente definita dal comma 1:
      a) relazione  tecnica  dettagliata in cui vengono descritte con
precisione   quali   sono   le   caratteristiche   e  le  motivazioni
dell'intervento;
      b) carta  plano-altimetrica  in  scala non inferiore a 1:10.000
del   tracciato,   con   indicazione   dei   tratti,  preventivamente
picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;
      c) planimetria  catastale  a scala non inferiore a 1:2.000, con
indicazione del tracciato;
      d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.
    5.  In  caso di aumento di pendenza longitudinale della pista, la
nuova  pendenza  non puo' essere diversa da quanto previsto nell'Art.
82, comma 4, lettera c).
    6.  Per  i  mancati  adempimenti  previsti ai commi precedenti si
applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11 della
legge regionale n. 28/2001.