Art. 91.
             Composizione commissione tecnico-consultiva
    1.  La  Commissione  regionale tecnico-consultiva sulle attivita'
vivaistiche  e  sementiere  del settore forestale, di cui all'Art. 35
della legge regionale n. 28/2001, e' composta da:
      a) il   dirigente   del   servizio   programmazione  forestale,
faunistico-venatoria  ed  economia  montana della Regione Umbria, con
funzioni di presidente o suo delegato;
      b) un   rappresentante   dell'osservatorio   regionale  per  le
malattie delle piante;
      c) due  tecnici  nominati  dalla  giunta  regionale, scelti fra
agronomi-forestali  o  periti  agrari dipendenti dell'amministrazione
regionale;
      d) un rappresentante dell'azienda vivaistica regionale;
      e) un rappresentante dell'UNCEM;
      f) un   rappresentante   delle   organizzazioni   professionali
agricole.
    2. La commissione tecnico-consultiva e' convocata dal presidente.
    3.  I membri eletti durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.