Art. 92. Modalita' per la tenuta del registro di carico e scarico 1. Nel registro di carico e scarico di cui all'Art. 36, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 devono essere annotate, cronologicamente e analiticamente, l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'Art. 33, commi 2 e 3, della legge regionale n. 28/2001. 2. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto secondo i modelli riportati in allegato O, con pagine progressivamente numerate. 3. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, purche' rimanga traccia dei movimenti nella memoria elettronica, i dati siano aggiornati giornalmente e sia prodotta una stampa delle pagine variate almeno una volta al mese. 4. Per ciascun chilogrammo di seme, certificato e annotato nell'apposito registro di carico e scarico, non potranno essere certificate piantine in numero superiore ai valori riportati nell'allegato P. 5. Il numero di partita riportato nell'apposita colonna del registro dovra' indicare univocamente la specie, la provenienza, l'eta', le caratteristiche del materiale di moltiplicazione a cui si riferisce, nonche' il riferimento all'eventuale certificato relativo alla micorrizazione. Il numero di partita e' attribuito in modo cronologicamente progressivo indipendentemente dalla specie o in alternativa attribuendo un numero composto di cui la prima parte indica la specie e la seconda il progressivo di partita di quella specie, per come esemplificato nell'allegato O.