Art. 92.
      Modalita' per la tenuta del registro di carico e scarico
    1.  Nel registro di carico e scarico di cui all'Art. 36, comma 2,
della   legge   regionale   n.   28/2001   devono   essere  annotate,
cronologicamente  e  analiticamente, l'entrata e l'uscita di tutte le
partite di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'Art. 33,
commi 2 e 3, della legge regionale n. 28/2001.
    2.  Il  registro di carico e scarico deve essere tenuto secondo i
modelli   riportati   in  allegato  O,  con  pagine  progressivamente
numerate.
    3.  E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di
macchine  elettrocontabili,  purche'  rimanga  traccia  dei movimenti
nella memoria elettronica, i dati siano aggiornati giornalmente e sia
prodotta una stampa delle pagine variate almeno una volta al mese.
    4.  Per  ciascun  chilogrammo  di  seme,  certificato  e annotato
nell'apposito  registro  di  carico  e  scarico,  non potranno essere
certificate   piantine   in  numero  superiore  ai  valori  riportati
nell'allegato P.
    5.  Il  numero  di  partita  riportato  nell'apposita colonna del
registro  dovra'  indicare  univocamente  la  specie, la provenienza,
l'eta',  le caratteristiche del materiale di moltiplicazione a cui si
riferisce,  nonche' il riferimento all'eventuale certificato relativo
alla  micorrizazione.  Il  numero  di  partita  e' attribuito in modo
cronologicamente  progressivo  indipendentemente  dalla  specie  o in
alternativa  attribuendo  un  numero  composto  di cui la prima parte
indica  la  specie  e  la seconda il progressivo di partita di quella
specie, per come esemplificato nell'allegato O.