Art. 2. Modalita' di inquadramento 1. L'inquadramento del personale di cui all'Art. 1 avviene mediante corsi-concorso riservati a coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica, da almeno tre anni, presso il dipartimento delle politiche del lavoro dell'amministrazione regionale; b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) per il profilo professionale di operatore per l'integrazione lavorativa, indicato all'allegato A alla presente legge, il titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Universita', come previsto all'Art. 5, comma 1, lettera c), del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dall'Art. 3 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4; 2) per il profilo professionale di funzionario per le politiche del lavoro, indicato all'allegato A alla presente legge, il diploma di laurea o diploma universitario, come previsto all'Art. 5, comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 6/1996. 2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), numero 2), puo' avvalersi, ai fini dell'ammissione al corso-concorso, del disposto dell'Art. 5, comma 3, del regolamolamento regionale n. 6/1996. In tal caso, l'anzianita' minima richiesta di cinque anni e' riferita all'intero rapporto di lavoro di natura privatistica, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, presso il dipartimento delle politiche del lavoro ed il titolo di studio richiesto e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valevole per l'iscrizione all'universita', oppure il diploma di maturita' magistrale, ai sensi dell'allegato A del contratto collettivo regionale di lavoro sottoscritto in data 12 giugno 2000. 3. La giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce le modalita' ed i criteri di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1.