Art. 2.
                     Modalita' di inquadramento
    1.  L'inquadramento  del  personale  di  cui  all'Art.  1 avviene
mediante  corsi-concorso  riservati a coloro i quali sono in possesso
dei seguenti requisiti:
      a) essere   titolari   di   un   rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  di  natura privatistica, da almeno tre anni, presso il
dipartimento   delle   politiche   del   lavoro  dell'amministrazione
regionale;
      b) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
        1)   per   il   profilo   professionale   di   operatore  per
l'integrazione  lavorativa,  indicato  all'allegato  A  alla presente
legge, il titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo
grado valido per l'iscrizione all'Universita', come previsto all'Art.
5,  comma  1, lettera c), del regolamento regionale 11 dicembre 1996,
n.   6   (norme   sull'accesso   agli  organici  dell'amministrazione
regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
e degli enti locali della Valle d'Aosta), come modificato dall'Art. 3
del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4;
        2)  per  il  profilo  professionale  di  funzionario  per  le
politiche del lavoro, indicato all'allegato A alla presente legge, il
diploma  di laurea o diploma universitario, come previsto all'Art. 5,
comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 6/1996.
    2.  Il  personale  di cui al comma 1, lettera b), numero 2), puo'
avvalersi,  ai  fini  dell'ammissione al corso-concorso, del disposto
dell'Art. 5, comma 3, del regolamolamento regionale n. 6/1996. In tal
caso,  l'anzianita'  minima  richiesta  di  cinque  anni  e' riferita
all'intero  rapporto  di  lavoro  di natura privatistica, sia a tempo
determinato  che  a tempo indeterminato, presso il dipartimento delle
politiche  del  lavoro ed il titolo di studio richiesto e' il diploma
di  istruzione  secondaria di secondo grado valevole per l'iscrizione
all'universita',  oppure il diploma di maturita' magistrale, ai sensi
dell'allegato   A   del  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro
sottoscritto in data 12 giugno 2000.
    3. La giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce le
modalita'  ed i criteri di svolgimento dei corsi di formazione di cui
al comma 1.