Art. 3.
                     Inquadramento del personale
    1.   Il   personale   che   ha  superato  con  esito  positivo  i
corsi-concorso  di  cui  all'Art.  2  e'  inquadrato  nella dotazione
organica  della giunta regionale di cui all'Art. 26, comma 1, lettera
b),   della   legge   regionale   23 ottobre  1995,  n.  45  (riforma
dell'organizzazione   dell'amministrazione   regionale   della  Valle
d'Aosta  e revisione della disciplina del personale), come modificato
dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.
    2.  L'inquadramento  del  personale  decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello del provvedimento di inquadramento.
    3.   Al   personale  inquadrato  nel  ruolo  unico  regionale  e'
attribuito  il  trattamento  economico  previsto  per  la categoria e
posizione  corrispondente  a  quelle  indicate  all'allegato  A  alla
presente   legge,   oltre  alle  eventuali  indennita'  previste  dai
contratti  collettivi  regionali  di  cui  al  titolo III della legge
regionale n. 45/1995. Nel caso in cui il trattamento economico lordo,
composto  dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di
generalita',  sia  inferiore  a quello in godimento, la differenza e'
conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i futuri
miglioramenti contrattuali.
    4.  L'inquadramento  nel  ruolo unico regionale e' subordinato al
possesso  della  conoscenza  della  lingua francese da accertarsi, in
sede  concorsuale,  ai sensi dell'Art. 7 del regolamento regionale n.
6/1996,  come  sostituito  dall'Art.  4  del regolamento regionale n.
4/1998.