Art. 4.
                         Disposizione finale
    1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della
Regione, in quanto le spese per il personale di cui alla legge stessa
sono  gia'  poste  a carico del bilancio regionale dall'Art. 16 della
legge   regionale  11 dicembre  2001,  n.  38  (disposizioni  per  la
formazione  del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma
Valle   d'Aosta.   Legge   finanziaria   per   gli   anni  2002/2004.
Modificazioni di leggi regionali).
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 14 novembre 2002
                        Il presidente: Vierin