Art. 4. Disposizione finale 1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione, in quanto le spese per il personale di cui alla legge stessa sono gia' poste a carico del bilancio regionale dall'Art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2002/2004. Modificazioni di leggi regionali). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 14 novembre 2002 Il presidente: Vierin