Art. 10.
                     Sospensione dell'attivita'
    1.  Il  titolare  dell'attivita'  di  B&B  che intende sospendere
temporaneamente     l'esercizio    deve    darne,    preventivamente,
comunicazione al comune e all'APT.
    2.  La  sospensione  temporanea  non  puo' essere superiore a sei
mesi,  prorogabili  per  ulteriori sei mesi, per comprovati motivi di
forza maggiore.   Decorso   tale  termine  l'attivita'  si  considera
definitivamente   cessata   ed   il   comune   procede   alla  revoca
dell'autorizzazione.