Art. 10. Sospensione dell'attivita' 1. Il titolare dell'attivita' di B&B che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne, preventivamente, comunicazione al comune e all'APT. 2. La sospensione temporanea non puo' essere superiore a sei mesi, prorogabili per ulteriori sei mesi, per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine l'attivita' si considera definitivamente cessata ed il comune procede alla revoca dell'autorizzazione.