Art. 4. Adempimenti amministrativi idoneita' - inizio attivita' 1. I privati che intendano esercitare l'attivita' di cui all'Art. 2 devono presentare richieste di autorizzazione al comune ed all'APT ai sensi dell'Art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. Detta richiesta deve contenere: a) le generalita' complete del titolare dell'attivita' e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attivita'; b) l'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.); c) il periodo di svolgimento dell'attivita' nell'arco dell'anno; d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare; e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; f) il titolo di possesso dell'immobile; g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da piu' appartamenti; i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 T.U.P.S., approvato con regio decreto-legge del 18 giugno 1931, n. 773. 2. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) planimetria dell'unita' immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilita' dell'immobile (compravendita, locazione o altro); c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri. 3. Il comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneita' della struttura all'esercizio dell'attivita', il cui esito sara' comunicato alla Regione - Assessorato al turismo -, alla provincia e all'APT oltre che all'interessato. 4. Non e' consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale. 5. Presso i comuni e' istituito l'albo degli operatori del «Bed and Breakfast». 6. L'esercizio dell'attivita' di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio. 7. L'esercizio dell'attivita' di B&B non comporta l'obbligo di aprire la partita iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998. 8. Chi esercita l'attivita' ricettiva di cui alla presente legge e' tenuto, altresi', a comunicare, su apposito modello ISTAT, al comune e all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attivita', i prezzi minimi e massimi con validita' dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in vigore. 9. Il comune e l'APT in conformita' alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attivita' ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all'APT regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. 10. Nessuna attivita' di Bed and Breakfast puo' essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente. 11. Il gestore fornisce all'autorita' di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente. 12. L'esercente non puo' gestire altra attivita' di B&B ed e' tenuto a comunicare al comune ed all'APT l'eventuale cessazione dell'attivita' ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9.