Art. 5. Finanziamenti 1. La Regione, per perseguire le finalita' di cui alla presente lagge, puo' concedere contributi in conto capitale, fino al 50% delle spese ammesse con un tetto massimo di Euro 5.000,00 per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di Euro 25.000,00. 2. La Regione puo' altresi' concedere contributi alle APT per la realizzazione di materiali informativi e promozionali delle attivita' di B&B iscritte nell'elenco, nonche' per favorire l'associazionismo e la qualificazione dei gestori al fine di realizzare il sistema calabrese delle strutture di B&B. 3. La Regione adotta un marchio tipo, identificativo del sistema calabrese di B&B che certifica il livello complessivo della qualita' dei servizi rapportati al prezzo di prima e seconda categoria. Il marchio deve essere, obbligatoriamente esposto nelle abitazioni destinate ad esercizio dell'attivita' all'esterno degli immobili. 4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che definisce le condizioni, i termini, le modalita' e le priorita' a favore dei piccoli centri delle aree interne, per la concessione e la liquidazione dei contributi, nonche' per l'attribuzione del marchio, di cui ai commi precedenti. 5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce altresi' le procedure per la riserva dei finanziamenti alle singole province, tenendo conto dell'ampiezza dei territori, del numero dei piccoli comuni ubicati in aree interne e, in misura inversamente proporzionale, del numero di esercizi di B&B iscritti nell'elenco di cui all'articolo successivo. 6. A seguito dell'attuazione del conferimento agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di turismo in applicazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono assunti dalle amministrazioni provinciali.