Art. 5.
                            Finanziamenti
    1.  La  Regione, per perseguire le finalita' di cui alla presente
lagge, puo' concedere contributi in conto capitale, fino al 50% delle
spese ammesse con un tetto massimo di Euro 5.000,00 per posto letto e
comunque nell'importo massimo complessivo di Euro 25.000,00.
    2.  La Regione puo' altresi' concedere contributi alle APT per la
realizzazione di materiali informativi e promozionali delle attivita'
di B&B iscritte nell'elenco, nonche' per favorire l'associazionismo e
la  qualificazione  dei  gestori  al  fine  di  realizzare il sistema
calabrese delle strutture di B&B.
    3.  La Regione adotta un marchio tipo, identificativo del sistema
calabrese  di B&B che certifica il livello complessivo della qualita'
dei  servizi  rapportati  al  prezzo di prima e seconda categoria. Il
marchio  deve  essere,  obbligatoriamente  esposto  nelle  abitazioni
destinate ad esercizio dell'attivita' all'esterno degli immobili.
    4.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente legge, adotta un regolamento che definisce le
condizioni,  i  termini,  le  modalita'  e  le priorita' a favore dei
piccoli   centri   delle  aree  interne,  per  la  concessione  e  la
liquidazione  dei contributi, nonche' per l'attribuzione del marchio,
di cui ai commi precedenti.
    5.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  4 stabilisce altresi' le
procedure  per  la  riserva  dei finanziamenti alle singole province,
tenendo  conto  dell'ampiezza  dei  territori, del numero dei piccoli
comuni   ubicati   in   aree   interne   e,  in  misura  inversamente
proporzionale,  del numero di esercizi di B&B iscritti nell'elenco di
cui all'articolo successivo.
    6.  A  seguito  dell'attuazione del conferimento agli enti locali
delle  funzioni  e  dei compiti in materia di turismo in applicazione
della  legge  regionale  12 agosto  2002,  n.  34, i provvedimenti di
concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma 1 sono assunti dalle
amministrazioni provinciali.