Art. 8.
                           S a n z i o n i
    1.  Il  comune  per  le  inadempienze accertate puo' comminare le
sanzioni di seguito elencate:
      a) per   omessa   esposizione   delle   tabelle  delle  tariffe
praticate: sanzione pecunaria da Euro 105,00 a Euro 420,00;
      b) per  applicazioni  di  prezzi  difformi  rispetto  a  quelli
esposti: da Euro 210,00 a Euro 840,00;
      c) per  accoglimento  degli ospiti in numero eccedente rispetto
alla  capienza  massima  di posti letto autorizzata: da Euro 155,00 a
Euro 775,00;
      d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attivita' da
Euro 260,00 a Euro 1.000,00.
    2.  L'introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni
pecuniarie avviene a favore del comune dove ha sede l'attivita'.
    3.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  1,  in  caso di persistente
inosservanza, sono raddoppiate.