Art. 8. S a n z i o n i 1. Il comune per le inadempienze accertate puo' comminare le sanzioni di seguito elencate: a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecunaria da Euro 105,00 a Euro 420,00; b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da Euro 210,00 a Euro 840,00; c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: da Euro 155,00 a Euro 775,00; d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attivita' da Euro 260,00 a Euro 1.000,00. 2. L'introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a favore del comune dove ha sede l'attivita'. 3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate.