(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 33 del 13 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Dopo il comma 5 dell'Art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. La giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, gli indirizzi e il programma di acquisto, valorizzazione, gestione e vendita dei beni mobili e immobili. A tal fine per i beni culturali e ambientali la giunta acquisisce oltre ai pareri previsti dalla legge anche il parere dell'IBACN, istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.».