(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 33 del 13 marzo 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
      Modifiche all'Art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  Dopo il comma 5 dell'Art. 1 della legge regionale 25 febbraio
2000,  n. 10 (Disciplina dei beni regionali - abrogazione della legge
regionale 10 aprile 1989, n. 11) e' aggiunto il seguente comma:
    «5-bis.  La  giunta  regionale  stabilisce, sentita la competente
commissione  consiliare,  gli  indirizzi  e il programma di acquisto,
valorizzazione,  gestione e vendita dei beni mobili e immobili. A tal
fine  per i beni culturali e ambientali la giunta acquisisce oltre ai
pareri  previsti  dalla  legge  anche  il parere dell'IBACN, istituto
regionale per i beni artistici, culturali e naturali.».