Art. 10.
     Modifiche all'Art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  L'Art.  12 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  12.  (Acquisto  di beni immobili). - 1. L'acquisto di beni
immobili e' disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati
con  la  legge  regionale  di  bilancio. Sul prezzo di acquisto viene
richiesto,  ai  sensi  dell'Art. 107 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  616 del 1977, il parere di congruita' alla competente
agenzia del territorio, da rendere entro i termini previsti dall'Art.
16,  commi  1  e  2,  della  legge  n.  241  del  1990  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
    2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad
una   procedura  di  confronto  pubblico  concorrenziale,  la  giunta
regionale  ne  stabilisce le relative modalita'. Il prezzo massimo da
offrire  viene  individuato dalla Giunta stessa con procedura interna
riservata,  sulla  base  di una preventiva valutazione estimativa. In
tale  caso  si  prescinde dalla richiesta del parere di congruita' di
cui al comma 1.».