Art. 10. Modifiche all'Art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000 1. L'Art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 12. (Acquisto di beni immobili). - 1. L'acquisto di beni immobili e' disposto nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. Sul prezzo di acquisto viene richiesto, ai sensi dell'Art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il parere di congruita' alla competente agenzia del territorio, da rendere entro i termini previsti dall'Art. 16, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad una procedura di confronto pubblico concorrenziale, la giunta regionale ne stabilisce le relative modalita'. Il prezzo massimo da offrire viene individuato dalla Giunta stessa con procedura interna riservata, sulla base di una preventiva valutazione estimativa. In tale caso si prescinde dalla richiesta del parere di congruita' di cui al comma 1.».