Art. 11. Modifiche all'Art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Al comma 2 dell'Art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «, previa dichiarazione dei beni dismissibili, secondo una programmazione generale e nella osservanza di quanto disposto dall'Art. 2, provvede con propria deliberazione,» e' sostituita dalla seguente: «provvede con propria deliberazione motivata,». 2. Al comma 3 dell'Art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000 la locuzione «al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze», e' sostituita dalla seguente: «alla competente agenzia del territorio».