Art. 11.
     Modifiche all'Art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  Al  comma 2 dell'Art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000
la  locuzione  «, previa dichiarazione dei beni dismissibili, secondo
una  programmazione  generale  e  nella osservanza di quanto disposto
dall'Art. 2, provvede con propria deliberazione,» e' sostituita dalla
seguente: «provvede con propria deliberazione motivata,».
    2.  Al  comma 3 dell'Art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000
la  locuzione  «al  competente  ufficio  del territorio del Ministero
delle  finanze»,  e'  sostituita  dalla  seguente:  «alla  competente
agenzia del territorio».