Art. 13. Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Il comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi di alienazione di beni immobili il prezzo e' di norma corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita.». 2. Il comma 2 dell'Art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «2. Il pagamento del prezzo in forma rateale puo' essere autorizzato con atto del responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula dell'atto, nonche' il numero e la periodicita' delle rate. La rateizzazione non puo', comunque, avere una durata superiore a dieci anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di tesoreria regionale.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 12 marzo 2003 ERRANI