Art. 13.
     Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000
e' sostituito dal seguente:
    «1.  Nei  casi  di  alienazione  di beni immobili il prezzo e' di
norma   corrisposto   contestualmente   alla   stipula  dell'atto  di
compravendita.».
    2.  Il  comma 2 dell'Art. 16 della legge regionale n. 10 del 2000
e' sostituito dal seguente:
    «2.  Il  pagamento  del  prezzo  in  forma  rateale  puo'  essere
autorizzato  con  atto del responsabile della struttura competente in
materia  di  demanio  e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto,
sono  definiti  l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula
dell'atto,  nonche'  il  numero  e  la  periodicita'  delle  rate. La
rateizzazione  non puo', comunque, avere una durata superiore a dieci
anni.  Sull'importo  rateale si applicano gli interessi, calcolati ad
un  tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri
sul conto unico di tesoreria regionale.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 12 marzo 2003
                               ERRANI