Art. 2.
    Sostituzione dell'Art. 2 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  L'Art.  2  della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito
dal seguente:
    «Art.  2  (Modifiche di classificazione). - 1. La classificazione
di  ogni  singolo  bene in una delle categorie indicate all'Art. 1 e'
effettuata in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del
bene medesimo, dal responsabile della struttura competente in materia
di  demanio  e  patrimonio.  La  classificazione  ha  luogo  all'atto
dell'acquisizione  del  bene  ovvero  al  momento in cui intervengano
variazioni nella destinazione o nell'utilizzo del bene medesimo.».