Art. 2. Sostituzione dell'Art. 2 della legge regionale n. 10 del 2000 1. L'Art. 2 della legge regionale n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Modifiche di classificazione). - 1. La classificazione di ogni singolo bene in una delle categorie indicate all'Art. 1 e' effettuata in base alla natura, alla destinazione ed all'utilizzo del bene medesimo, dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio. La classificazione ha luogo all'atto dell'acquisizione del bene ovvero al momento in cui intervengano variazioni nella destinazione o nell'utilizzo del bene medesimo.».