Art. 3.
      Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 10 del 2000
    1.  Al  comma  2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 10 del 2000
dopo  la  parola  «definisce»  e' inserita la seguente locuzione: «le
categorie dei beni mobili durevoli da inventariare, nonche».